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12 luglio 2017

NON FALLISCE LA STP-SRL

Prima sentenza su una società di professionisti in forma di società a responsabilità limitata

Il Tribunale di Forlì (decreto 61/2017 del 25 maggio 2017) ha stabilito che la Società di professionisti   esercitata sotto forma di società di capitale non è soggetta a fallimento. Il tribunale è intervenuto sul caso di una STP-SRL costituita per l'esercizio della professione di dottore commercialista.


Come noto le STP sono state introdotte nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2012 (Legge   12 novembre  2011 n°183/2011 ) con l'obbiettivo di  consentire l'esercizio in forma societaria delle attività professionali regolamentate  nel nostro sistema ordinistico.  


L'introduzione di un nuovo tipo di società si è reso necessario per creare un nuovo  soggetto che da un lato mantenesse la personalizzazione della prestazione professionale e dall'altro potesse prestare la propria opera in maniera multidisciplinare e con adeguate capacità economiche e finanziarie.


L'art.10, commi 3-11 della Legge 183/2011 ed il  regolamento di attuazione,D.M. 34/2013, consentono quindi l'esercizio della professione in forma societaria ma imponendo che le prestazioni siano svolte dai soci in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento.


Peraltro il comma 3 dell'art.10 della succitata legge prevede che" E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile . Le società cooperative di professionisti sono cvostituite da un numero di soci non inferiore a tre"


In tal modo è espressamente previsto l'esercizio della STP anche sotto forma di SRL società inquadrata fra le società commerciali.


 Di conseguenza rimaneva il dubbio se la STP-SRL era da considerarsi un soggetto professionale e quindi non assogettabile a fallimento ovvero un soggetto imprenditoriale che esercita un'attività commerciale rilevante categoria passibile di fallimento (r.d.267/1942).


La sentenza del Tribunale di Forlì che afferma che poichè la STP non svolge attività d'impresa commerciale e quindi non fallisce  mette un punto fermo sull'argomento.